ACCESSO CIVICO
L’Accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016) nelle forme dell’accesso civico semplice e generalizzato.
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Per la richiesta di accesso civico semplice è disponibile il
MODULO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE SFBM ; in tal caso, la richiesta dovrà essere inviata alla PEC sfbm@pec.it e dovrà essere rivolta all’attenzione della dott.ssa Luisa Fazio (ufficio Rapporti Istituzionali).
L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per inviare una richiesta di Accesso civico generalizzato, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla SFBM S.p.A., è disponibile il
MODULO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ; in tal caso, la richiesta dovrà essere inviata alla PEC sfbm@pec.it e dovrà essere rivolta all’attenzione della dott.ssa Luisa Fazio (ufficio Rapporti Istituzionali).
Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili ed identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Si segnala che i moduli e gli indirizzi suindicati non devono essere utilizzati per le istanze diverse da quelle di accesso civico, come ad esempio per le istanze di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90 o per le istanze di accesso nei procedimenti di gara, reclami, segnalazioni e/o richieste di informazioni, per le quali si rimanda alle apposite sezioni del sito ad essi specificamente dedicati o alle comunicazioni trasmesse dai rispettivi Responsabili, al fine di evitare ritardi nella gestione degli stessi da parte degli uffici competenti.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Nel caso in cui la richiesta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Società, entro il suddetto termine, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di accesso civico generalizzato, la Società, se ritiene l'istanza meritevole di accoglimento, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
L’esercizio dei diritti di cui sopra potrà essere svolto secondo le modalità, i limiti e le eccezioni di cui agli artt.5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato.
In caso di diniego o mancata risposta ad una istanza di accesso civico relativa ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nonché in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, è disponibile il MODULO RIESAME ACCESSO CIVICO ; In tal caso, la richiesta dovrà essere inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Carmela Fardella, al seguente indirizzo PEC sfbm@pec.it, il quale provvede ad esaminare la richiesta ed a rispondere con comunicazione motivata.
Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si rimanda alle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. ed agli ulteriori atti normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.
​
​
​
SCARICA I MODULI
​
MODULO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE SFBM
​
MODULO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
​
​
​